DOMANDE E RISPOSTE

Il sito è a disposizione per pubblicare riflessioni esperienze cliniche di medici, psicologi e di ogni persona interessata, in merito al problema del rischio di abuso di armi da fuoco. Chi volesse può scrivere all'indirizzo nella sezione contatti.

COSA FARE NEI CASI PROBLEMATICI ?

IL RUOLO DEL MEDICO NELLA PREVENZIONE DELL’ABUSO DI ARMI LEGALI

(Da: Clerici CA, Invernizzi R, Veneroni L, de’Micheli A. Valutazione dell’idoneità a detenzione e porto d’armi. Rivista del Medico Pratico, 623; 18-24, 2008).

- Paziente con precedenti psicopatologici noti che richiede certificazione per una licenza in materia di armi

E’ compito del medico che redige il certificato anamnestico raccogliere le dichiarazioni del paziente e di integrarle con le proprie conoscenze sulla sua storia clinica.

Lo schema pre-strutturato del certificato prevede che siano indicati dati relativi alla presenza attuale e pregressa di malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro postumi invalidanti, di epilessia (indicando la data dell’ ultima crisi), di turbe psichiche di qualsiasi genere, inclusi i disturbi psicorganici, di condizioni di ritardo mentale, di disturbi di personalità e di psicosi.

Devono quindi essere inclusi i disturbi depressivi e i disturbi ansiosi e occorre segnalare i periodi di ricovero e di sospensione dell’attività lavorativa resi necessari da queste malattie.

E’ specificamente prevista l’indicazione di condizioni di abuso alcoolico, e di stupefacenti sia dell’impiego di psicofarmaci.

E’ necessario ricordare che anche in presenza di dichiarazioni false o incomplete del paziente il dovere del segreto professionale non esime il medico dall’obbligo di redigere una certificazione completa che comprenda anche gli elementi non dichiarati dall’interessato ma noti al curante perché riportati nella cartella clinica o oggetti di pregresse prescrizioni.

Il certificato anamnestico è infatti rilasciato su richiesta del paziente e se questi non ritiene opportuno comunicare i dati anamnestici completi al secondo medico incaricato delle successive procedure è libero di non produrlo e di non richiedere il porto d’armi. Non può essere contestata quindi al medico di medicina generale che compili in modo completo e veritiero il certificato anamnestico alcuna violazione di segreto, o privacy. Ovviamente una precedente storia di disturbi psichici minori non pregiudica necessariamente l’esito della richiesta, ma una corretta compilazione da parte del medico curante consente nel corso della successiva visita specialistica una completa valutazione dell’idoneità.

E’ chiaro ad esempio che una storia di pregressi disturbi psichici che non compromettono permanentemente l’esame di realtà, come alcuni disturbi depressivi, dovrà essere attentamente valutata dal medico dell’ASL, con un eventuale ricorso allo specialista psichiatra, ma non potrà costituire di per sé motivo di non idoneità.

E’ invece censurabile il comportamento del medico che, pur a conoscenza di determinati dati clinici riguardanti il proprio paziente, rilasci una certificazione incompleta che rischia di indurre in errore il medico cui è affidata la valutazione finale dell’idoneità alla licenza e che può quindi trovarsi privato degli elementi fondamentali per la valutazione di un quadro psicopatologico che si trovi in una fase di transitorio compenso e quindi non sia evidenziabile dalla visita se non si dispone di informazioni complete sulla storia clinica

del paziente.

E’ ovvio in ogni caso che l’efficacia del certificato anamnestico è fortemente ridotta dal fatto che non è richiesto contestualmente un colloquio clinico con un esame psichico almeno essenziale e che in caso di cambio del medico di medicina generale le informazioni anamnestiche non siano trasmesse di routine al nuovo curante.


- Paziente a rischio di violenza di cui si ignora l’eventuale detenzione di armi

Possono verificarsi, con una certa frequenza, situazioni in cui il medico venga a conoscenza di situazioni che possono far prevedere l’abuso di armi legalmente detenute. Le condizioni di rischio non coincidono necessariamente con condizioni psicopatologiche, anzi, le malattie psichiatriche solo in una percentuale ridotta sono a rischio di violenza – è bene ricordarlo; mentre esistono altre situazioni, come i comportamenti violenti intrafamiliari, che necessitano di un intervento da parte del medico di medicina generale.

In caso di azioni violente che producono lesioni guaribili in meno di 15 giorni, l’azione legale può essere avviata solo a querela di parte; è vero anche che il medico ha l’obbligo di riferire ogni reato perseguibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della propria professione.

Al medico non è dato sapere se un suo paziente sia titolare di un porto d’armi o detenga legalmente armi. Nei casi in cui si ravvisi un rischio è bene ricordare che di un’eventuale revoca è responsabile lo stesso ente che rilascia queste autorizzazioni, la questura, e che può procedere soltanto se riceve segnalazioni della cessazione dei requisiti fondamentali di idoneità.

Se chi è informato di elementi di rischio non li comunica alle forze dell’ordine, queste non sono in grado di avviare nessuna azione di tutela.

E’ buona prassi in ogni condizione in cui il soggetto presenti possibilità di azioni auto od eterolesive approfondire con il paziente e i suoi familiari le abitudini del soggetto (ad esempio se è cacciatore) e se in casa vi siano armi da fuoco.

L’argomento delle armi spesso non è indagato nella raccolta di dati, pur costituendo un fattore di rischio di un certo rilievo.